14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19921 del 5 ottobre 2004
Posted at 17:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
La funzione di notificazione degli atti giudiziari civili è assegnata dall’art. 137 c.p.c., quando non è disposto altrimenti, all’ufficiale giudiziario. Ne consegue che la notificazione del ricorso per cassazione al difensore dell’intimato a mezzo di un «commissariato di P.S.», ente non abilitato a tali adempimenti e totalmente estraneo all’organizzazione giudiziaria, determina la inesistenza assoluta dell’atto e rende il ricorso inammissibile.
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