14 Mag Cassazione civile Sez. VI-lav. sentenza n. 21428 del 10 ottobre 2014
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in Massimario
Testo massima n. 1
Le comunicazioni di cancelleria sono validamente eseguite anche in forme equipollenti a quelle previste dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. purché sia certa l’avvenuta consegna e la precisa individuazione del destinatario, il cui riscontro legittima la prassi del “visto per presa visione” apposto dal procuratore sull’originale del biglietto di cancelleria predisposto per la comunicazione o sul provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza di discussione.
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