14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5245 del 4 marzo 2009
Testo massima n. 1
L’esistenza della sentenza civile [ salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati ] è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, sicchè il deposito della minuta [ previsto dall’art. 119 disp. att. c.p.c. ] non ha alcuna rilevanza esterna, non richiede un’attestazione ufficiale del cancellerie, nè preclude una modificazione della sentenza prima del suo deposito ufficiale a norma dell’art. 133 c.p.c.
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