Cass. civ. n. 3450 del 8 giugno 1984
Testo massima n. 1
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., la causa non imputabile, che esclude la responsabilità per inadempimento, si ha quando lo stesso, ovvero il ritardo, sia determinato da un impedimento oggettivo, e non dall'erronea convinzione del debitore di non dover adempiere, non essendo sufficiente la buona fede circa la propria condotta se questa non coincida con l'esaurimento di tutte le possibilità di adempiere secondo la normale diligenza.