14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 461 del 14 gennaio 2015
Posted at 17:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita, sicché non è preclusa la contestazione, per la prima volta in appello, sia per la parte rimasta contumace che per quella costituitasi tardivamente in primo grado.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]