14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19896 del 6 ottobre 2015
Testo massima n. 1
Il convenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la “sussistenza dei presupposti di legge” per l’accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica. [ In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che l’assicuratore designato dal Fondo vittime della strada non avesse contestato la circostanza che il responsabile del sinistro fosse privo di copertura assicurativa, attesa l’inidoneità della generica eccezione di mancanza dei presupposti previsti dalla legge affinché l’impresa designata potesse essere convenuta in giudizio ].
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