Cass. civ. n. 3820 del 20 agosto 1977
Testo massima n. 1
Il debitore in tanto è tenuto a giustificare l'inadempimento che il creditore gli attribuisce chiedendo il risarcimento dei danni subiti, in quanto quest'ultimo, a sua volta, abbia preventivamente dimostrato l'inesatta esecuzione della prestazione stessa, e solo dopo tale dimostrazione al debitore incombe l'onere di fornire la prova dei fatti giustificativi dell'inadempimento.