14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7716 del 2 agosto 1990
Testo massima n. 1
Il condividente di un bene immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della divisione; frutti che, identificantesi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono — solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione — essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile.
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Testo massima n. 2
In tema di divisione, la norma dell’art. 720 c.c. — il quale stabilisce che i beni comuni non comodamente divisibili debbano essere compresi per intero, con addebito dell’eventuale eccedenza, nella porzione di uno dei partecipanti avente diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più partecipanti, se questi ne richiedano congiuntamente l’attribuzione, — non pone una disciplina inderogabile bensì un trattamento preferenziale, per la cui concessione è sufficiente il mero riscontro delle condizioni richieste dalla legge, per contro potendosi diversamente provvedere solo a condizione che l’assegnazione del bene al condividente titolare della quota minore sia giustificata da motivi riguardanti l’interesse comune delle parti.
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