14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14901 del 22 ottobre 2002
Testo massima n. 1
Il diritto che, a norma dell’art. 105, primo comma, c.p.c., il terzo può far valere in un processo pendente tra altre parti, in conflitto con esse [ intervento principale ] o solo con alcune di esse [ intervento litisconsortile o adesivo autonomo ] deve essere relativo all’oggetto, ovvero dipendente dal titolo, e, quindi, individuabile rispettivamente con riferimento al petitum, o alla causa petendi. Al di fuori di tali limiti, l’inserimento nel processo di nuove parti non è ammesso. [ Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda dell’ex proprietario di un immobile adibito a circolo, diretta al risarcimento del danni causati dal ritardo, dovuto alla pendenza di un giudizio di riscatto ex art. 39 legge n. 392 del 1978, nei lavori di restauro e di recupero dei reperti d’arte esistenti nell’immobile, domanda proposta in quello stesso giudizio, instaurato dal conduttore dell’immobile nei confronti dell’acquirente, che aveva a sua volta formulato domanda di garanzia ai sensi dell’art. 1485 c.c., condizionatamente all’accoglimento di quella dell’attore ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]