14 Mag Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 19372 del 29 settembre 2015
Testo massima n. 1
In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c. [ nel testo introdotto dall’art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009 ], se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali.
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