Cass. civ. n. 3294 del 19 febbraio 2004
Testo massima n. 1
L'art. 1218 c.c. pone espressamente a carico del debitore la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, prova che esige la dimostrazione dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva condannato la Regione Puglia a rifondere all'ente gestore la spesa sostenuta per la corresponsione del compenso per l'attività di coordinatore — progettista svolta nell'ambito della formazione professionale, osservando che la spettanza in capo alla ricorrente dell'obbligo di finanziamento dei corsi di formazione, che trovava riscontro nella convenzione stipulata tra le parti, e prodotta nel giudizio di secondo grado, non dedotti fatti impeditivi della conoscenza da parte sua dell'attività concretamente svolta dal lavoratore, e della conseguente assunzione di impegni di finanziamento, fatti asseritamente consistenti nei mancati adempimenti da parte dello stesso ente relativi alla rendicontazione della quantità delle provvidenze finanziarie, nonché alla trasmissione degli organigrammi e dei successivi aggiornamenti).