Cass. civ. n. 5005 del 30 maggio 1996
Testo massima n. 1
In materia di responsabilità professionale del medico-chirurgo, una volta provato dal paziente che l'intervento richiesto era di facile o routinaria esecuzione, incombe al professionista l'onere di provare al fine di andare esente da responsabilità che l'insuccesso dell'operazione non è dipeso da un difetto di diligenza propria.