Cass. civ. n. 5005 del 30 maggio 1996

Testo massima n. 1


In materia di responsabilità professionale del medico-chirurgo, una volta provato dal paziente che l'intervento richiesto era di facile o routinaria esecuzione, incombe al professionista l'onere di provare al fine di andare esente da responsabilità che l'insuccesso dell'operazione non è dipeso da un difetto di diligenza propria.

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