14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9097 del 7 luglio 2000
Testo massima n. 1
La parte costituitasi con difensore munito di procura, non è legittimata ad impugnare la sentenza che abbia rigettato ovvero omesso di esaminare l’istanza di distrazione delle spese e degli onorari formulata dal difensore [ che è al riguardo l’unico legittimato all’impugnazione ] ma è legittimata a dolersi del provvedimento di distrazione per quanto concerne gli importi liquidati dal giudice, onde rimuovere il pregiudizio costituito dall’esposizione al rischio che il difensore distrattario nell’esercizio della facoltà di scelta attribuitagli, richieda a lui il pagamento invece che alla parte soccombente.
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