14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8085 del 6 aprile 2006
Posted at 17:34h
in Massimario
Testo massima n. 1
La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese.
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