14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19133 del 23 settembre 2004
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità contrattuale del professionista medico, l’errore o l’omissione di diagnosi integrano di per sé l’inadempimento del professionista e, anche in presenza di un quadro clinico complesso per la gravità della patologia e le precarie condizioni di salute del paziente, la prova della mancanza di colpa per la morte del paziente deve essere fornita dal debitore della prestazione e dell’eventuale situazione di incertezza sulla stessa si deve giovare il creditore e non il debitore. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva fatto corretta applicazione del principio sulla ripartizione dell’onere probatorio, accertando che, se anche i sanitari avessero sottoposto una bambina nata prematura a visita oculistica che si imputava essere stata omessa ciò non avrebbe potuto scongiurarne la cecità e neppure sconsigliare il suo assoggettamento ad ossigenoterapia trattamento addotto quale concausa della cecità in quanto, qualora quest’ultima non fosse stata praticata, i danni avrebbero potuto essere più gravi, essendo a rischio la stessa vita della paziente ].
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Testo massima n. 2
Per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende Unità Sanitarie locali [ aventi natura di enti strumentali della Regione ], si è realizzata una fattispecie di successione ex lege delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte USL, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione in universum ius delle ASL alle preesistenti USL; poiché, però, tale successione delle Regioni è caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata ad un’apposita gestione stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall’ente subentrante ed individuata nell’ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell’ente soppresso [ che viene prolungata durante la fase liquidatoria ], ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore, il processo instaurato nei confronti di una USL prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie — salva l’ipotesi di intervento o chiamata in causa della Regione nella sua veste di successore a titolo particolare —, con le relative conseguenze in ordine alla legittimazione attiva e passiva di detto organo di rappresentanza della gestione stralcio ai fini della proposizione delle impugnazioni. [ Nella specie, concernente una USL della Regione Emilia-Romagna, la S.C. ha ritenuto ammissibile l’appello proposto dalla Regione e dal commissario liquidatore ].
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