14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 18564 del 3 settembre 2014
Posted at 17:34h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il pagamento effettuato direttamente al difensore, non indicato come distrattario, delle spese processuali attribuite al lavoratore con una sentenza di condanna poi riformata, non elide l’obbligo del lavoratore al rimborso, in quanto unico legittimato passivo rispetto alla domanda di restituzione dell’importo corrisposto.
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