14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 577 del 11 gennaio 2008
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto [ o il contatto sociale ] e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. [ Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l’epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico aveva posto a carico del paziente l’onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite ].
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