14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22223 del 20 ottobre 2014
Testo massima n. 1
Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede “ab intestato”, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il “de cuius”, non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l’esistenza di tale rapporto producendo l’atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all’eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l’eredità, di cui costituisce atto idoneo l’esercizio stesso dell’azione.
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Testo massima n. 2
Il risarcimento del danno in forma specifica rappresenta, rispetto a quello per equivalente, una forma – più ampia ed onerosa per il debitore – di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato. Ne consegue che costituisce una mera “emendatio libelli”, consentita anche in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di risarcimento per equivalente avanzata in corso di giudizio, nonostante nell’atto introduttivo dello stesso fosse stato domandato il risarcimento in forma specifica. [ Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie di responsabilità professionale di un notaio, per non avere reso edotti gli acquirenti di un immobile dell’esistenza di un pignoramento sul bene i quali, pur avendo chiesto inizialmente il risarcimento in forma specifica, mediante cancellazione della trascrizione e, comunque, il ristoro dei danni eventualmente dovuti dall’esecuzione coattiva, avevano poi domandato, al momento della precisazione delle conclusioni il risarcimento del danno per equivalente, sotto forma di rimborso del prezzo dell’immobile ].
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