14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 16627 del 22 luglio 2014
Testo massima n. 1
Attesa la tassatività dei casi di ricusazione del giudice, soggetti a stretta interpretazione, la “inimicizia” del ricusato, ai sensi dell’art. 51, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non può essere desunta dal contenuto di provvedimenti da lui emessi in altri processi concernenti il ricusante, tranne che le “anomalie” siano tali da non consentire neppure di identificare l’atto come provvedimento giurisdizionale; né la “causa pendente” tra ricusato e ricusante, ai sensi della medesima norma, può essere costituita dal giudizio di responsabilità di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, che non è un giudizio nei confronti del magistrato, bensì nei confronti dello Stato.
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Testo massima n. 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 53, primo comma, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce la decisione sulla ricusazione del giudice togato ad un collegio di soli giudici togati, atteso che il procedimento di ricusazione non è un procedimento “a carico” del giudice ricusato, e neppure un procedimento del quale egli sia “parte”, sicché non rileva il generico sospetto di parzialità del giudice della ricusazione in ragione della mera “colleganza” col giudice ricusato.
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