14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 13018 del 23 giugno 2015
Testo massima n. 1
È inammissibile l’istanza di ricusazione proposta nei confronti di un giudice solo perché egli ha concorso al rigetto di una precedente istanza di ricusazione della stessa parte, in quanto, fuori della previsione dell’art. 51, n. 4, cod. proc. civ., il provvedimento giurisdizionale tipico, non affetto da anomalie evidenti, non rivela grave inimicizia del giudice solo perché contrario all’interesse della parte.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
In tema di ricusazione del giudice, non è “causa pendente” tra ricusato e ricusante, ai sensi dell’art. 51, n. 3, cod. proc. civ., il giudizio di responsabilità di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, atteso che il magistrato non assume mai la qualità di debitore di chi abbia proposto la relativa domanda, questa potendo essere rivolta, anche dopo la legge 27 febbraio 2015, n. 18, nei soli confronti dello Stato.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]