14 Mag Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 2593 del 10 febbraio 2015
Posted at 17:34h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’obbligo del giudice di astenersi, previsto dall’art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, e non anche ai casi in cui lo stesso abbia trattato di una causa diversa vertente su un oggetto analogo, ancorché tra le stesse parti, né in tale ipotesi sussistono gravi ragioni di convenienza rilevanti come motivo di ricusazione.
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