14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20105 del 7 ottobre 2015
Testo massima n. 1
Il principio della “translatio iudicii” si applica anche in caso di impugnazione del lodo arbitrale, sicché, a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice adito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conservano nel processo proseguito dinnanzi al giudice munito di giurisdizione.
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Testo massima n. 2
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione, ove non sia stato indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trova applicazione in via analogica il termine di sei mesi previsto dall’art. 50 c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”, anteriore alla l. n. 69 del 2009.
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