Avvocato.it

Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 16700 del 23 luglio 2014

Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 16700 del 23 luglio 2014

Testo massima n. 1

Il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi l’art. 46 cod. proc. civ. che, pur sancendo l’inapplicabilità nei giudizi davanti al giudice di pace dell’art. 42 cod. proc. civ., che a sua volta prevede la generale proponibilità del regolamento avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, dev’essere interpretato nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l’inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell’unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze