14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 16700 del 23 luglio 2014
Testo massima n. 1
Il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi l’art. 46 cod. proc. civ. che, pur sancendo l’inapplicabilità nei giudizi davanti al giudice di pace dell’art. 42 cod. proc. civ., che a sua volta prevede la generale proponibilità del regolamento avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, dev’essere interpretato nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l’inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell’unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione.
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