14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12274 del 7 giugno 2011
Testo massima n. 1
La presunzione di colpa dalla quale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., è gravato il medico nei confronti del paziente che ne invochi la responsabilità professionale, può essere superata dal sanitario dimostrando che l’insuccesso dell’intervento sia dipeso da un evento imprevedibile e non prevenibile con l’uso dell’ordinaria diligenza da lui esigibile. È, pertanto, correttamente motivata la sentenza di merito la quale abbia escluso la responsabilità dei sanitari nel caso di infezione intraoperatoria, [ nella specie, intervenuta nel corso di parto cesareo trattato con la c.d. tecnica di Stark ], quando sia stato accertato che l’intervento era indifferibile ed era stato correttamente eseguito.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]