Cass. civ. n. 11737 del 14 maggio 2010

Testo massima n. 1


I lavoratori che abbiano prestato attività a carattere stagionale con contratto a tempo determinato (nella specie nel settore turistico), ai sensi dell'art. 23, comma secondo, della legge n. 56 del 1987 - la cui operatività è stata ripristinata, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, del d.l.vo n. 368 del 2001, fino all'entrata in vigore della legge n. 247 del 2007 - hanno diritto (ove abbiano manifestato tale la volontà nel termine previsto) ad essere preferiti nel caso in cui il datore di lavoro decida di procedere a nuove assunzioni. Pertanto, nel caso di assunzione di soggetti diversi, dall'inadempimento del datore di lavoro consegue, ai sensi dell'art. 1218 del c.c., il diritto al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta al lavoratore ove fosse stato rispettato il diritto di prelazione, con onere a carico del datore di lavoro di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Normativa correlata