14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1622 del 8 marzo 1984
Posted at 16:15h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’indagine sulla natura, essenziale o meno, del termine o quella sull’importanza dell’inadempimento rilevano soltanto ai fini della risoluzione del contratto mentre non hanno alcuna influenza sulla domanda di adempimento e su quella di risarcimento dei danni per il ritardo, per le quali basta l’accertamento dell’inadempimento del termine stabilito per dare ad esse fondatezza in astratto, salva, quanto alla domanda di danni, la verifica in concreto se il ritardo abbia causato danni diretti e immediati.
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