Cass. civ. n. 26424 del 16 dicembre 2014

Testo massima n. 1


L'incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., dev'essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009 n. 69), non oltre la prima udienza di trattazione; ne consegue che, qualora il convenuto sia rimasto contumace in primo grado, senza che l'incompetenza sia stata perciò eccepita né rilevata dal giudice, e nessuna censura sia stata proposta avverso la declaratoria di contumacia, la questione di competenza rimane preclusa in sede di gravame.

Testo massima n. 2


Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dall’art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l’iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall’art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall’art. 209 cod. strada, sulla quale non ha effetto interruttivo la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all’esattore, in quanto attività interne della P.A., laddove gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia.

Normativa correlata