14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26424 del 16 dicembre 2014
Testo massima n. 1
L’incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., dev’essere eccepita o rilevata, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 38, primo comma, cod. proc. civ. [ nel testo anteriore alla modifica operata dall’art. 45 della legge 18 giugno 2009 n. 69 ], non oltre la prima udienza di trattazione; ne consegue che, qualora il convenuto sia rimasto contumace in primo grado, senza che l’incompetenza sia stata perciò eccepita né rilevata dal giudice, e nessuna censura sia stata proposta avverso la declaratoria di contumacia, la questione di competenza rimane preclusa in sede di gravame.
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