14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3858 del 27 giugno 1985
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in Massimario
Testo massima n. 1
La responsabilità risarcitoria del debitore, a norma dell’art. 1218 c.c., per i danni derivanti dal ritardo nell’esecuzione della prestazione dovuta, se non viene meno per il solo fatto che il creditore abbia accettato senza riserve l’adempimento tardivo, resta esclusa quando da siffatta accettazione emerga la volontà del creditore medesimo di ritenere integralmente soddisfatto ogni suo interesse.
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