14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 23539 del 18 novembre 2015
Testo massima n. 1
La parte che decida di proseguire il processo innanzi al giudice ritenuto [ da quello originariamente adito ] munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda già proposta, mostra, inequivocamente, di preferire una pronuncia nel merito, con conseguente implicita rinuncia all’impugnazione della declinatoria ancora astrattamente ammissibile [ o implicito abbandono di quella eventualmente già intrapresa ], senza che possa dolersi del mancato esercizio, ad opera del secondo giudice, della facoltà discrezionale, allo stesso riservata, di sollevare conflitto, mirando la “traslatio iudicii” ex art. 59 della l. n. 69 del 2009 a tutelare l’ordinato svolgimento del processo, unitariamente considerato dalla domanda fino alla sua decisione finale, al fine di garantirne la sua ragionevole durata e di evitarne l’abuso.
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