14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 24415 del 29 ottobre 2013
Testo massima n. 1
L’accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all’accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché per il terzo la clausola di deroga è “res inter alios acta”. Pertanto nel contratto a favore di terzo quest’ultimo, non essendo parte né in senso sostanziale né in senso formale, non è tenuto a rispettare il foro convenzionale pattuito tra i contraenti.
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