Cass. civ. n. 1629 del 16 febbraio 1998
Giurisprudenza —
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Massimario
Testo massima n. 1
Poiché la fonte del danno, derivato dall'adempimento tardivo dell'obbligazione pattuita, è il ritardo (art. 1218 c.c.), per ottenere il relativo risarcimento occorre provarlo, e perciò non è sufficiente provare il contratto.
Normativa correlata