14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3579 del 23 febbraio 2004
Testo massima n. 1
In tema di prova dell’inesatto adempimento di un’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l’inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori o il cosiddetto maggior danno da svalutazione monetaria [ a norma degli artt. 1224, commi primo e secondo, c.c. e 429, comma terzo, c.p.c. ], indicare non solo il giorno di scadenza dell’obbligazione, ma anche quello [ successivo ] in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale; ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento.
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