14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22225 del 20 ottobre 2014
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità medico-chirurgica, allorché la consulenza tecnica d’ufficio – che pure di norma presenta in tale ambito natura “percipiente” – formuli una valutazione, sull’efficienza ezùiologica della condotta della struttura sanitaria rispetto all’evento di danno come “meno probabile che non”, tale esito è correttamente ignorato dal giudice, atteso che, in applicazione del criterio della regolarità causale e della certezza probabilistica, l’affermazione della riferibilità causale del danno all’ipotetico responsabile presuppone, all’opposto, una valutazione nei termini di “più probabile che non”.
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