14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3390 del 20 febbraio 2015
Testo massima n. 1
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l’accertamento del nesso causale – da compiersi secondo il criterio della “preponderanza dell’evidenza” [ altrimenti definito anche del “più probabile che non” ] – implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità. [ Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logici la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilità di una struttura sanitaria, in relazione alla paralisi degli arti inferiori subita da un paziente sottoposto ad un intervento di trombectomia, per essere stato omesso un trattamento preventivo a base di eparina, sebbene lo stesso non fosse previsto da alcun protocollo, ma solo raccomandato in via precauzionale nella letteratura scientifica perché in astratto idoneo a prevenire tale complicanza, attesa l’oggettiva gravità del rischio, sul piano causale, a carico del paziente per le sue particolari condizioni personali, trattandosi di soggetto fumatore, affetto da diabete e, verosimilmente, da vascolopatia ].
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