14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4967 del 10 febbraio 2011
Testo massima n. 1
È configurabile il tentativo di induzione alla prostituzione [ art. 600 bis, c.p. ], nella condotta di chi, dopo aver intrattenuto telematicamente plurime conversazioni con soggetti minorenni aventi ad oggetto prestazioni sessuali dietro corrispettivo in denaro, pianifichi i successivi incontri, poi non avvenuti. [ Nella specie, la Corte ha escluso che, in assenza di riscontri obiettivi, i contatti via “web” ed “e-mail” fossero finalizzati al mero soddisfacimento della concupiscenza del soggetto agente, in ragione del tenore esplicito e scurrile dei colloqui ].
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