14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 21335 del 4 giugno 2010
Testo massima n. 1
Il delitto di sfruttamento della prostituzione minorile [ art. 600-bis, comma primo, c.p. ], che richiede la consapevole partecipazione, anche occasionale, ai guadagni che il minore si procura con il commercio del proprio corpo, non è un reato abituale, in quanto anche il singolo episodio di percezione del denaro o di altra utilità è idoneo ad integrarne gli estremi. [ Fattispecie nella quale la Corte ha disatteso la tesi difensiva tendente ad escludere la configurabilità del tentativo, in quanto incompatibile con lo sfruttamento, in base all’assunto, erroneo, che tale delitto richiederebbe la reiterazione delle condotte ].
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Testo massima n. 1
Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l’art. 600 bis, comma primo, c.p., è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all’evento. [ Fattispecie di tentata induzione di una minore alla prostituzione e di tentato sfruttamento dell’attività di quest’ultima, nella quale la Corte ha escluso che fosse ravvisabile un unico delitto commesso con diversificate modalità ].
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