14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5927 del 10 febbraio 2015
Testo massima n. 1
Integra il reato di induzione alla prostituzione minorile di cui all’art. 600 bis, comma primo, c.p., la condotta di chi determina, persuade o convince il soggetto passivo a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenersi anche con un solo soggetto, purché diverso dall’induttore. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile L’art. 600 bis, comma primo, c.p. nella condotta di due indagati che avevano autonomamente organizzato incontri destinati a soddisfare gli istinti sessuali anche di colui che non aveva preso accordi preventivi con le ragazze minorenni ].
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