Cass. pen. n. 19539 del 12 maggio 2015

Testo massima n. 1


In tema di prostituzione minorile, le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento possono concorrere tra loro, in quanto l'art. 600 bis, comma primo, c.p. - anche dopo le modifiche introdotte nell'art. 600 bis c.p. dalla L. n. 172 del 2012 - è norma a più fattispecie, tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento.

Normativa correlata