Cass. pen. n. 32322 del 5 febbraio 2015
Testo massima n. 1
Il reato di riduzione in schiavitù, in caso di contestazione dell'aggravante di cui all'art. 602-ter, comma primo, lett.b), cod. pen., assorbe quello di cui all'art. 3, comma primo, n. 8, legge n. 75 del 1958, quando i fatti siano diretti allo sfruttamento della prostituzione.
Testo massima n. 2
In tema di competenza, allorquando due o più procedimenti, alcuni appartenenti alla cognizione della Corte di Assise ed altri a quella del Tribunale, sono stati riuniti (anche per mere ragioni di connessione probatoria) in sede di giudizio abbreviato davanti al giudice per le indagini preliminari, competente a decidere sull'appello è sempre la Corte di Assise di appello, anche ove ne sia disposta successivamente la separazione, in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 17, comma primo bis, cod. pen. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Messina, 14/01/2014).