Cass. pen. n. 26636 del 12 luglio 2002

Testo massima n. 1


È ammissibile il concorso formale tra i reati di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) e di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (artt. 3 e 4 legge n. 75 del 1958), nel caso in cui una cittadina straniera sia costretta, dopo essere stata venduta, a riscattare la propria libertà con i proventi dell'attività di meretricio cui venga indotta con violenza e maltrattamenti, laddove l'obbligo di pagare un prezzo per riscattare la condizione nativa di libertà acquista carattere determinato e tassativo e si configura come il quid pluris caratterizzante il reato di riduzione in «condizione analoga» alla schiavitù.

Normativa correlata