14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 43868 del 1 dicembre 2005
Testo massima n. 1
Nel reato di riduzione in schiavitù, la finalità di sfruttamento, che distingue la fattispecie di cui all’art. 600 c.p. da ogni altra forma di inibizione della libertà personale, non è esclusa dall’eventualità che un margine degli introiti dell’accattonaggio vada a beneficio delle persone offese dal reato. Determinante, invece, è lo stato di soggezione in cui queste ultime versano, essendo sottoposte all’altrui potere di disposizione, che si estrinseca nell’esigere, con violenza fisica o psichica, prestazioni sessuali o lavorative, accattonaggio od altri obblichi «di fare».
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