Cass. pen. n. 35923 del 6 ottobre 2010

Testo massima n. 1


Integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600) c.p., la condotta di coloro che, considerandolo alla stregua di una cosa che possa essere oggetto di scambio commerciale, acquistino il minore previa corresponsione di un prezzo dai genitori e continuino a utilizzarlo, come già i genitori, per commettere furti indicandogli le risposte da dare alla Polizia in caso di arresto e diffidandolo dal rivelare ad alcuno l'avvenuta vendita.

Normativa correlata