Cass. pen. n. 2775 del 26 gennaio 2011
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) non è necessaria un'integrale negazione della libertà personale ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell'integrazione della norma incriminatrice. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di cui all'art. 600 c.p. - dell' imputato, il quale aveva indotto alcuni minori a seguirlo in Italia con la prospettiva di una lecita attività lavorativa ed, una volta giunti a Milano, aveva loro sottratto i passaporti e li aveva percossi intimandogli di commettere furti e di consegnargli la refurtiva con minacce di morte e di mutilazioni).