14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2775 del 26 gennaio 2011
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di riduzione in schiavitù [ art. 600 c.p. ] non è necessaria un’integrale negazione della libertà personale ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell’integrazione della norma incriminatrice. [ In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità – in ordine al reato di cui all’art. 600 c.p. – dell’ imputato, il quale aveva indotto alcuni minori a seguirlo in Italia con la prospettiva di una lecita attività lavorativa ed, una volta giunti a Milano, aveva loro sottratto i passaporti e li aveva percossi intimandogli di commettere furti e di consegnargli la refurtiva con minacce di morte e di mutilazioni ].
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