14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12574 del 18 marzo 2013
Testo massima n. 1
Risponde del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù colui che sfrutta la prostituzione della persona offesa eccedendo il normale rapporto di meretricio. [ Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione ad una condotta di cessione della prostituta da un gruppo di sfruttatori ad un altro, affermando essere elementi sintomatici della sua sussistenza la mancanza di libertà di movimento della donna assoggettata, la sua impossibilità di comunicare con terzi, la sottrazione del passaporto e la privazione dei mezzi di sussistenza ].
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