14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10426 del 11 marzo 2015
Testo massima n. 1
Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù è a fattispecie plurima ed è integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario, che, implicando la “reificazione” della vittima, ne comporta “ex se” lo sfruttamento, ovvero dalla condotta di riduzione o mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, in relazione alla quale, invece, è richiesta la prova dell’ulteriore elemento costituito dalla imposizione di prestazioni integranti lo sfruttamento della vittima. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza del reato con riferimento a condotta di tipo “dominicale” realizzata anche attraverso lo sfruttamento dell’immagine della vittima, costretta a recarsi quotidianamente al cimitero presso la tomba del marito ].
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