14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32256 del 22 luglio 2015
Testo massima n. 1
In tema di diffamazione, la cd. prova liberatoria di cui all’art. 596 cod.pen. postula non soltanto la condizione che, nei confronti della persona la cui reputazione è stata offesa, sia pendente un procedimento penale – di per sè sola insufficiente – ma anche la piena dimostrazione della esistenza del fatto attribuito al diffamato, dimostrazione che può essere diretta, cioè acquisibile nel medesimo procedimento penale, ovvero indiretta, cioè fornita mediante la produzione della pronunzia irrevocabile di condanna.
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