14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16284 del 26 aprile 2010
Testo massima n. 1
Non è applicabile l’aggravante di cui all’art. 595, comma quarto, c.p. [ offesa recata ad un corpo giudiziario ] nel caso in cui il soggetto attivo invii a diverse autorità un esposto-denuncia contenente espressioni offensive nei confronti di un magistrato, in quanto quand’anche l’offesa recata alla reputazione di un singolo magistrato, a causa dell’adempimento delle sue funzioni, possa riflettersi sull’intero ordine giudiziario, non vi è coincidenza tra la nozione di ‘corpo giudiziario’ e quella ben più ampia di ordine giudiziario, richiamata dall’art. 290 c.p. con riguardo al reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate; inoltre, non potendosi attribuire al singolo magistrato la veste di soggetto legittimato ad esprimere l’istanza punitiva anche a nome dell’intero ordine giudiziario, mancherebbe, comunque, la necessaria condizione di procedibilità della querela che il detto ordine, a mezzo di soggetto idoneo ad assumerne la rappresentanza avrebbe dovuto proporre.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]