14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3247 del 24 marzo 1995
Testo massima n. 1
In tema di diffamazione, la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sè o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Non costituiscono, pertanto, offesa alla reputazione le sconvenienze, l’infrazione alla suscettibilità o alla gelosa riservatezza. [ Fattispecie relativa ad un articolo pubblicato in un quotidiano, nella quale è stato escluso il carattere lesivo dell’espressione «gli sposini felici hanno venduto l’esclusiva delle immagini ad un settimanale», evidenziando in specie che lo scritto non conteneva alcun giudizio di riprovazione morale, che il fatto attribuito atteneva al «patrimonio minimo della personalità» e che i protagonisti delle vicende erano personaggi popolari ].
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Testo massima n. 2
La parte offesa, che ai sensi dell’art. 408, comma 2, c.p.p. abbia espressamente dichiarato di voler essere informata della richiesta di archiviazione da parte del P.M., è titolare di un vero e proprio diritto di intervento nel relativo procedimento di archiviazione, trattandosi di situazione analoga a quella prevista dall’art. 410 c.p.p., che riconosce il diritto della parte offesa di proporre opposizione. Ne consegue che, qualora la parte offesa non sia stata informata, il relativo decreto di archiviazione del Gip, pronunciato de plano senza alcun avviso alla parte offesa, deve essere annullato per violazione del principio del contraddittorio, in quanto l’art. 409, comma 2, c.p.p. dispone che il procedimento si svolga nelle forme previste dall’art. 27 c.p.p. con obbligo di avviso alla parte offesa.
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