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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4009 del 4 febbraio 2005

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4009 del 4 febbraio 2005

Testo massima n. 1

Costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto giustificato dall’interesse pubblico alla conoscenza delle varie reazioni ad un fatto illecito costituito da uno stupro di gruppo, il riferire, da parte del giornalista, mantenendosi in una posizione di obiettiva terzietà, anche le affermazioni, in sè e per sè diffamatorie nei confronti della vittima dello stupro, espresse dai parenti dei presunti autori del fatto.

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