14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15236 del 22 aprile 2005
Testo massima n. 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica — i cui limiti scriminanti sono più ampi di quelli relativi al diritto di cronaca — riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolga in ambito politico, in cui risulta preminente l’interesse generale al libero svolgimento della vita democratica; ne consegue che, una volta riconosciuta la ricorrenza della polemica politica ed esclusa la sussistenza di ostilità e malanimo personale, è necessario valutare la condotta dell’imputato alla luce della scriminante del diritto di critica di cui all’art. 51 c.p.
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